Il Ministero del Turismo ha dato ufficialmente il via
Tutto quello che c'è da sapere sul Bonus Agenzie Viaggi e Tour Operator
Nelle scorse settimane il Ministero del Turismo ha ufficialmente dato il via alle procedure per le richieste del bonus turismo, il nuovo indennizzo destinato alle attività del settore viaggi che hanno sofferto mancati guadagni nel periodo dell’emergenza pandemica.
Il bonus è erogato attraverso il Fondo unico nazionale per il turismo e deve essere richiesto entro il 22 settembre. Ma vediamo nel dettaglio come fare.
Chi può richiedere il bonus per agenzie viaggi e tour operator
Possono presentare domanda per il bonus turismo gli operatori del settore viaggi, categoria in cui tipicamente rientrano l’agenzia viaggi e il tour operator.
Ai fini dell’accesso al bonus, l’impresa che presenta domanda deve però soddisfare una serie di requisiti indicati dal Ministero del Turismo.
In particolare, possono ottenere i contributi solo le agenzie viaggi e i tour operator con sede legale in Italia che svolgono attività identificate con i codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12.
Devono essere in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi, nonché aver corrisposto gli oneri contributivi previsti per legge.
La concessione dell’indennità è subordinata alla presenza di una diminuzione del fatturato pari ad almeno il 30%.
Tale contrazione delle entrate si calcola mettendo in relazione il fatturato del 2021 con quello del 2019. Oltre ai suddetti requisiti, le imprese che desiderano ottenere il bonus turismo non devono avere in corso procedure concorsuali.
Come richiedere il bonus: la procedura
La domanda di bonus turismo va presentata per via telematica, utilizzando l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero del Turismo. L’accesso alla piattaforma è possibile solo tramite SPID o CIE.
Al momento della presentazione della domanda, il titolare (o il rappresentante legale) dell’azienda deve dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, inserendo i dati nel relativo form. In accordo a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5 dell’avviso n. 14406 pubblicato il 31 luglio dal Ministero.
Le istanze sono valutate secondo una graduatoria che non tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Quindi, chi non ha ancora inoltrato la richiesta ha la stessa possibilità di ottenere il contributo delle imprese che hanno inviato la domanda nelle scorse settimane.
L’entità del bonus
L’entità del bonus spettante varia in funzione del profilo dell’azienda e la somma viene erogata in due tranche di pari importo.
La prima è corrisposta entro 30 giorni dal termine per la presentazione della domanda, la seconda dopo l’esito positivo delle verifiche condotte dagli enti competenti.
L’ultimo giorno utile per la richiesta è il 22 settembre e la possibilità di ottenere un rimborso per i mancati guadagni interessa moltissime agenzie e tour operator.
Meglio non perdere tempo e verificare subito se si hanno i requisiti per il bonus.
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